IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993 recante "Regolamento interno del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", di seguito "regolamento", ed in particolare l'art. 6, comma 13, lettera c); Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo; Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 128/1999/CE sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza filo (UMTS) della 3a generazione nella Comunita' europea; Vista la deliberazione n. 410, del 22 dicembre 1999, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, recante "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione"; Vista la nota del presidente dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in data 7 dicembre 1999, con cui si conferma al Ministero delle comunicazioni la richiesta di avvio delle procedure concorsuali per l'assegnazione delle licenze con tecnologia UMTS; Su proposta dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e del Ministro delle comunicazioni; Decreta: Art. 1. Comitato dei Ministri 1. E costituito, per le finalita' di cui all'art. 2, un Comitato dei Ministri, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri per la funzione pubblica, delle comunicazioni, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria e del commercio e dell'artigianato. 2. Le determinazioni di approvazione delle graduatorie nella procedura di selezione per i valutatori di cui all'art. 3 e nella gara di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sono assunte con la presenza di tutti i componenti del Comitato dei Ministri. Negli altri casi il Comitato dei Ministri delibera con la presenza di almeno tre componenti. 3. Alle riunioni del Comitato dei Ministri partecipano il Sottosegretario di Stato con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri, il segretario generale e ilCapo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' i diretti collaboratori dei Ministri di cui al comma 1. E' invitata a partecipare l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Possono, altresi', essere invitati a partecipare rappresentanti delle amministrazioni interessate, esperti, nonche' i valutatori di cui all'art. 3, con le modalita' stabilite dal Comitato stesso. 4. Alle riunioni e alle deliberazioni del Comitato dei Ministri si applicano le disposizioni sulla riservatezza delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri. Delle riunioni e' redatto verbale. 5. Le funzioni di segreteria del Comitato dei Ministri sono svolte a cura del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.