IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 novembre  1993  recante  "Regolamento  interno  del  Consiglio dei
Ministri";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   recante   "Regolamento   per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie   nel   settore   delle  telecomunicazioni",  di  seguito
"regolamento", ed in particolare l'art. 6, comma 13, lettera c);
  Vista   la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
  Vista  la  decisione  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio n.
128/1999/CE   sull'introduzione   coordinata   di   un   sistema   di
comunicazioni  mobili  e senza filo (UMTS) della 3a generazione nella
Comunita' europea;
  Vista la deliberazione n. 410, del 22 dicembre 1999, dell'Autorita'
per  le  garanzie  nelle comunicazioni, recante "Regolamento relativo
alla  procedura  di  autorizzazione  per  il  rilascio  delle licenze
individuali   per   i   sistemi  di  comunicazioni  mobili  di  terza
generazione";
  Vista  la  nota del presidente dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni  in  data  7 dicembre  1999,  con  cui  si  conferma al
Ministero  delle  comunicazioni la richiesta di avvio delle procedure
concorsuali per l'assegnazione delle licenze con tecnologia UMTS;
  Su  proposta  dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e
del Ministro delle comunicazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Comitato dei Ministri
  1.  E  costituito,  per le finalita' di cui all'art. 2, un Comitato
dei Ministri, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che
lo   presiede,   dai   Ministri   per  la  funzione  pubblica,  delle
comunicazioni,  della  difesa,  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica,   dell'industria   e   del   commercio  e
dell'artigianato.
  2.  Le  determinazioni  di  approvazione  delle  graduatorie  nella
procedura  di  selezione  per  i valutatori di cui all'art. 3 e nella
gara  di  cui  all'art.  2,  comma 1, lettera b), sono assunte con la
presenza di tutti i componenti del Comitato dei Ministri. Negli altri
casi  il Comitato dei Ministri delibera con la presenza di almeno tre
componenti.
  3.   Alle   riunioni  del  Comitato  dei  Ministri  partecipano  il
Sottosegretario di Stato con funzioni di segretario del Consiglio dei
Ministri,  il  segretario  generale  e  ilCapo del Dipartimento degli
affari  giuridici  e  legislativi  della Presidenza del Consiglio dei
Ministri nonche' i diretti collaboratori dei Ministri di cui al comma
1.  E'  invitata  a  partecipare  l'Autorita'  per  le garanzie nelle
comunicazioni.  Possono,  altresi',  essere  invitati  a  partecipare
rappresentanti  delle amministrazioni interessate, esperti, nonche' i
valutatori di cui all'art. 3, con le modalita' stabilite dal Comitato
stesso.
  4.  Alle riunioni e alle deliberazioni del Comitato dei Ministri si
applicano  le  disposizioni sulla riservatezza delle riunioni e delle
deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri. Delle riunioni e' redatto
verbale.
  5.  Le funzioni di segreteria del Comitato dei Ministri sono svolte
a  cura  del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.